I debiti di condominio passano all’acquirente e si ereditano ?
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I DEBITI DI CONDOMINIO PASSANO ALL’ACQUIRENTE E SI EREDITANO ?
 
I DEBITI DI CONDOMINIO SI TRASMETTONO ALL’ACQUIRENTE DI CASA?
SE IL PADRONE DI CASA VUOL SBARAZZARSI DELL’APPARTAMENTO, DEVE SAPERE CHE I DEBITI DI CONDOMINIO PRECEDENTI ALLA CESSIONE , PER QUELLI DELL’ANNO IN CORSO E DI QUELLO PRECEDENTE ALLA VENDITA è RESPONSABILE ANCHE L’ACQUIRENTE IN SOLIDO. IN PARTICOLARE, IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’UNITà IMMOBILIARE SITUATA NEL CONDOMINIO, L’ACQUIRENTE è RESPONSABILE IN SOLIDO CON IL VENDITORE PER LE SOMME DA QUEST’ULTIMO DOVUTE (GIà ESIGIBILI) E NON PAGATE, SIA PER L’ANNO NEL QUALE è AVVENUTA LA CESSIONE, SIA PER QUELLO ANTERIORE. PER ANNO SI INTENDE L’ANNO DI GESTIONE, E NON SOLARE.
TUTTAVIA, IN CASO DI INADEMPIMENTO E MOROSITà , L’EVENTUALE DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE EMESSO NEI SOLI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE . LA REGOLA SI APPLICA ANCHE AL CASO DI ACQUISTI EFFETTUATI ATTRAVERSO ASTE PER PUBBLICI INCANTI, COME QUELLE CONSEGUENTI AD ESECUZIONE FORZATA IMMOBILIARE.
PER TALE MOTIVO, è SEMPRE OPPORTUNO CHE CHI INTENDE ACQUISTARE UN’UNITà IMMOBILIARE INSERITA IN UN COMPLESSO CONDOMINIALE SI ACCERTI CHE IL VENDITORE SIA IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELLE SPESE CONDOMINIALI. LA RICHIESTA NON VA INOLTRATA PERò ALL’AMMINISTRATORE IL QUALE, PER RISPETTO DELLA PRIVACY, NON è TENUTO AD EVADERLA; SARà IL VENDITORE A DOVERSI FAR RILASCIARE, DALL’AMMINISTRATORE STESSO, UN’ATTESTAZIONE DA ESIBIRE ALL’INTERESSATO ALLA VENDITA.
I DEBITI DI CONDOMINIO SI EREDITANO?
COME TUTTI I DEBITI, ANCHE QUELLI DI CONDOMINIO SI TRASFERISCONO AGLI EREDI, SEMPRE CHE QUESTI NON ABBIANO RIFIUTATO L’EREDITà . IN TAL CASO, L’EREDE RISPONDE DI TUTTO L’ARRETRATO LASCIATO DAL PARENTE MOROSO E NON – COME NELL’IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE – SOLO DI QUELLI DELL’ANNO IN CORSO E DI QUELLO PRECEDENTE. PER CUI, L’IPOTESI DELLA CESSIONE RISULTA SICURAMENTE PREFERIBILE.
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Posso stendere i panni che sgocciolano fuori dal balcone?
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POSSO STENDERE I PANNI CHE SGOCCIOLANO FUORI DAL BALCONE?
 
IL DIRITTO DI VEDUTA CHE DERIVA DAL BALCONE NON COMPRENDE ANCHE QUELLO DI STILLICIDIO: ANCHE SE, FUORI DALLA FINESTRA O DAL BALCONE SONO SEMPRE STATI PRESENTI I FILI METALLICI PER LO SCOLO DEI PANNI, NON SI PUò BAGNARE IL PIANO DI SOTTO.
 
È LEGITTIMO STENDERE I PANNI CHE SGOCCIOLANO FUORI DAL BALCONE? DI PRIMO ACCHITO SAREMMO TUTTI PORTATI A DIRE NO, ANCHE PERCHé è UNA REGOLA, PRIMA ANCORA CHE GIURIDICA, DI BUONA EDUCAZIONE – SPECIE TRA CONDòMINI – QUELLA DI NON BAGNARE LA PROPRIETà ALTRUI. MA CHE SUCCEDE SE è STATO LO STESSO COSTRUTTORE DEL PALAZZO A CREARE LE STAFFE METALLICHE COLLEGATE DAI FILI, AL DI Là DELLA FINESTRA O DEL BALCONE, DEDICATE PROPRIO ALLO SCOLO DEI PANNI? POTREBBE ESSERE STATA QUESTA SITUAZIONE DI FATTO, TROVATA GIà DA TUTTI I SUCCESSIVI PROPRIETARI DELL’IMMOBILE, UNA FORMA DI “VINCOLOâ€, ACCETTATO CON LA FIRMA DEL ROGITO NOTARILE? OPPURE, ANCHE IN PRESENZA DI UN PALAZZO PREDISPOSTO PER POTER STENDERE I PANNI ALL’ESTERNO, TALE ATTIVITà DEVE RITENERSI VIETATA?
 
 
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
LA PRIMA COSA DA FARE è LEGGERE IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. INFATTI, IN ESSO POTREBBE ESSERE PRESENTE UNA CLAUSOLA CHE VIETI LO SCOLO DEI PANNI PENDENTI DA BALCONI E FINESTRE. QUESTO PERCHé POTREBBE ESSERE CONSIDERATO CONTRARIO ALL’ESTETICA DELL’EDIFICIO STESSO. PER POTER ESSERE VALIDA TALE PREVISIONE, è NECESSARIO CHE IL REGOLAMENTO SIA STATO APPROVATO ALL’UNANIMITà . IL CHE PUò VERIFICARSI IN DUE CASI:
•    QUANDO TUTTI I PROPRIETARI, AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL RISPETTIVO APPARTAMENTO, HANNO ACCETTATO, DAVANTI AL NOTAIO, INSIEME AL ROGITO, ANCHE IL REGOLAMENTO PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE (è IL CASO DEL COSIDDETTO REGOLAMENTO CONTRATTUALE). IN TAL MODO VIENE INFATTI ASSICURATA – SEBBENE IN MOMENTI TRA LORO DISTINTI – UN’APPROVAZIONE UNANIME DEL PREDETTO REGOLAMENTO;
•    QUANDO TUTTI I CONDOMINI VOTANO IL REGOLAMENTO ALL’UNANIMITà , IN ASSEMBLEA (COSIDDETTO REGOLAMENTO ASSEMBLEARE).
MA CHE SUCCEDE SE IL REGOLAMENTO NON DICE NULLA. IN TAL CASO, STENDERE I PANNI FUORI DALLA FINESTRA è LECITO; DIVENTA VIETATO SOLO SE, DA TALE ATTIVITà , SI PROCURA UN DANNO AL VICINO SOTTOSTANTE, BAGNANDO IL SUO BALCONE. PER COMPRENDERE QUESTO RICORREREMO AL SEGUENTE ESEMPIO.
 
 
VIETATO STENDERE I PANNI E BAGNARE IL BALCONE DEL PIANO DI SOTTO
IMMAGINIAMO CHE UNA SIGNORA, QUASI QUOTIDIANAMENTE, STENDA IL PROPRIO BUCATO SUI FILI DI METALLO CHE SPORGONO DAL SUO BALCONE
E CHE HA TROVATO GIà ALLESTITI AL MOMENTO IN CUI HA ACQUISTATO LA CASA DAL COSTRUTTORE. DUNQUE, QUESTI FILI NON LI HA MAI PREDISPOSTI LEI. COME SONO PRESENTI SULLA SUA PROPRIETà , SONO ANCHE PRESENTI SU TUTTI GLI ALTRI BALCONI DELL’EDIFICIO.
SENONCHé IL BUCATO STESO SU QUEI FILI, MAGARI POCO STRIZZATO, SGOCCIOLA DIRETTAMENTE SUL TERRAZZO SOTTOSTANTE, DI PROPRIETà DI UN’ALTRA FAMIGLIA.
LA FAMIGLIA DEL PIANO DI SOTTO SI LAMENTA: SOSTIENE CHE L’ACQUA, SEPPUR PULITA IN QUANTO PROVENIENTE DA PANNI APPENA LAVATI, LE BAGNA IL TERRAZZO E QUESTO LA COSTRINGE A SPOSTARE PIANTE E DIVANNETTI O, AL PIù, A DOVER PUNTUALMENTE PASSARE LO STRACCIO.
LA FAMIGLIA DEL PIANO DI SOPRA, DAL CANTO SUO, RIVENDICA IL PROPRIO DIRITTO A STENDERE I PANNI PERCHé – SOSTIENE – I FILI SONO STATI MESSI DAL COSTRUTTORE E, QUINDI, NEL MOMENTO IN CUI CIASCUNO HA ACQUISTATO L’APPARTAMENTO, HA ANCHE ACCETTATO SIA LA POSSIBILITà DI STENDERE I PROPRI PANNI, SIA DI POTER ESSERE DISTURBATO DAI PANNI DEL VICINO DI SOPRA. DEL RESTO, SOSTIENE ANCORA LA SIGNORA, SOLO IN QUESTO MODO I VESTITI BAGNATI POSSONO ASCIUGARSI IN QUANTO, SPECIE NELLE GIORNATE DI INVERNO, SOLO L’ARIA PUò FARE QUELLO CHE IN CASA NON AVVERREBBE MAI.
CHI HA RAGIONE TRA I DUE?
 
LA CASSAZIONE HA PIù VOLTE SOSTENUTO [1] CHE NON SI POSSONO STENDERE I PANNI SE L’ACQUA BAGNA IL BALCONE DEL PIANO DI SOTTO. QUESTO PERCHé – SI LEGGE NELLE SENTENZE – LA PRESENZA DI DUE FILI SOSTENUTI DA STAFFE METALLICHE, INFISSI DAL COSTRUTTORE, NEL MURO PERIMETRALE, AI LATI DELLE FINESTRE SOVRASTANTI, NON è CONDIZIONE SUFFICIENTE A FAR PRESUMERE, A CARICO DEL PIANO SOTTOSTANTE, QUELLA CHE IN GERGO LEGALE SI CHIAMA “SERVITù DI STILLICIDIOâ€: UN PESO, CIOè, A CARICO DI UN IMMOBILE, IN FAVORE DI UN ALTRO, CONSISTENTE NEL DOVER SOPPORTARE L’ACQUA DI SCOLO PROVENIENTE DA QUEST’ULTIMO.
 
LA PRESENZA DI UN BALCONE IMPLICA SOLO IL DIRITTO DI AFFACCIARSI E, QUINDI, ALLA VEDUTA E ALL’ARIA: ATTIVITà CHE POSSONO, MAGARI, TOGLIERE LA VISTA AL PROPRIETARIO DEL PIANO DI SOPRA. MA NON ANCHE IL DIRITTO DI SPORCARE O BAGNARE IL BALCONE DI SOTTO.
 
LEGGENDO LE PAROLE – CERTAMENTE PIù TECNICHE – USATE DALLA SUPREMA CORTE, QUESTI CONCETTI VENGONO ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO (PER LE SENTENZE PER ESTESO LEGGI NEL BOX SOTTOSTANTE):
 
«LA SERVITù DI VEDUTA CHE ABBIA COMPORTATO LA REALIZZAZIONE DI UN BALCONE ARRETRATO NELL’AFFACCIO RISPETTO ALLO SPAZIO DEDICATO AL BALLATOIO, NON COMPRENDE NEL SUO ESERCIZIO DIRITTI DI SCOLO O STILLICIDIO» [1].
 
DUNQUE, LA SIGNORA DEL PIANO DI SOPRA NON PUò FAR GOCCIOLARE IL PROPRIO BUCATO SUL TERRAZZO DEL PIANO DI SOTTO.
 
 
IL REATO
IN PIù, SE IL COMPORTAMENTO è REITERATO NEL TEMPO, LA SIGNORA DEL PIANO DI SOPRA RISCHIA DI ESSERE DENUNCIATA PER IL REATO DI  «GETTO DI COSE PERICOLOSE O ATTE A IMBRATTARE O MOLESTARE». ANCHE IN QUESTO CASO, NON RILEVA IL FATTO CHE L’ACQUA NON SIA SPORCA. LA SIGNORA DEL PIANO DI SOTTO PUò DENUNCIARE QUELLA DEL PIANO DI SOPRA PER IL SOLO FATTO CHE, PIù DI UNA VOLTA, HA DOVUTO PULIRE IL PROPRIO TERRAZZO DALL’ACQUA DI SCOLO DEI PANNI ALTRUI.
ANDREA FALCONI
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Legge di Stabilità 2016
VIENE INTRODOTTA UNA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% DELL’IMPORTO CORRISPOSTO PER IL
PAGAMENTO DELL’IVA SULL’ACQUISTO EFFETTUATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 DI UNITà
IMMOBILIARI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI CLASSE ENERGETICA A O B CEDUTE DALLE
IMPRESE COSTRUTTRICI.
LA DETRAZIONE è PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA ED è RIPARTITA IN 10 QUOTE
ANNUALI A PARTIRE DALL’ANNO DI ACQUISTO.
Legge di Stabilità 2016
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LEGGE DI STABILITà 2016
IL SENATO HA APPROVATO DEFINITIVAMENTE LA LEGGE DI STABILITà. LE NOVITà , SUL SETTORE IMMOBILIARE, INTRODOTTE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI :
- L'ESENZIONE IMU SUI TERRENI AGRICOLI E SUI C.D. MACCHINARI IMBULLONATI
- L'ESENZIONE TASI PER LA PRIMA CASA (AD ECCEZIONE DELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9)
- UNA RIDUZIONE DEL 25 PER CENTO DELL'IMU E DELLA TASI DOVUTE SULLE UNITà IMMOBILIARI LOCATE A CANONE CONCORDATO
- SI CONSENTE DI USUFRUIRE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CON ALIQUOTA AGEVOLATA AL 2%, PREVISTA PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, ANCHE A CHI AL MOMENTO DEL ROGITO POSSIEDE GIà UN IMMOBILE, PURCHE' LO ALIENI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELL'ATTO
- VIENE BLOCCATA LA POSSIBILITà DI DELIBERARE AUMENTI DEI TRIBUTI E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI (SOLO PER L'ANNO 2016)
- PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ESTESE ANCHE AGLI IACP) E PER LE RISTRUTTURAZIONI DEGLI EDIFICI
- INOLTRE, LE GIOVANI COPPIE (ANCHE DI FATTO) CHE HANNO ACQUISTATO UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE POSSONO USUFRUIRE DI  UNA DETRAZIONE FISCALE DEL 50% PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MOBILI NEL 2016 FINO A 8.000 EURO
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AGEVOLAZIONI FISCALI VALIDE ANCHE CON DONAZIONE ENTRO 5 ANNI.
SI POSSONO CONSERVARE LE AGEVOLAZIONI SULLA PRIMA CASA NON SOLO SE SI VENDE LA VECCHIA E SI COMPRA UNA NUOVA ABITAZIONE MA ANCHE SE, DOPO AVER VENDUTO O DONATO IL PRIMO, SI RICEVE IN DONO UN IMMOBILE NEI PRIMI 5 ANNI DAL MOMENTO DELL'ACQUISTO. LO HA CHIARITO L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISOLUZIONE 49/E DELL'11 MAGGIO SCORSO, FACENDO PROPRIO L'ORIENTAMENTO ORMAI CONSOLIDATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ApprofondisciEquitalia: come evitare ipoteca e vendita forzata della casa
IN PRESENZA DI UN DEBITO SUPERIORE A 20MILA EURO SCATTA L'IPOTECA, MENTRE SOPRA I 120MILA SI PASSA ALLA VENDITA FORZATA, SALVO LA RICHIESTA DI RATEAZIONE O DI UN'ISTANZA DI SGRAVIO PRESENTATA DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE.
ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI PER EVITARE CHE IL PROPRIO DEBITO CON EQUITALIA POSSA PORTARE CONSEGUENZE PARTICOLARMENTE GRAVI COME IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E, PRIMA ANCORA, L'IPOTECA.
COSA PREVEDE LA LEGGE?
INNANZITUTTO ALCUNE PRECISAZIONI. EQUITALIA PUò ISCRIVERE IPOTECA SOLO IN PRESENZA DI UN DEBITO SUPERIORE A 20MILA EURO. L'IPOTECA PUò ESSERE ISCRITTA ANCHE SULLA PRIMA CASA; TUTTAVIA, SE SI TRATTA ANCHE DELL'UNICA CASA, AD USO ABITATIVO, DOVE IL CONTRIBUENTE RISIEDE, NONOSTANTE L'IPOTECA ESSA NON PUò ESSERE MESSA IN VENDITA (OSSIA SOTTOPOSTA A PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E ASTA PUBBLICA). SALVO CHE A INIZIARE L'ESECUZIONE FORZATA SIA UN ALTRO CREDITORE (PER ES. LA BANCA).
DUNQUE, IN TALI CASI, LA FUNZIONE DELL'IPOTECA è PIU' UNA FORMA DI COERCIZIONE, MA NON UN ATTO CHE ANTICIPA L'ESPROPRIO.
INVECE, PER METTERE IN VENDITA L'IMMOBILE, ATTRAVERSO IL COSIDDETTO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, è NECESSARIO CHE, UNA VOLTA ISCRITTA L'IPOTECA (E SEMPRE CHE NON SI RICADA NELLA PREDETTA IPOTESI DELLA PRIMA CASA), IL DEBITO SIA SUPERIORE A 120MILA EURO. SE, INVECE, è SUPERIORE A 20MILA E INFERIORE A 120MILA EURO, RESTA FERMA SOLO L'IPOTECA.
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AGEVOLAZIONI FISCALI VALIDE ANCHE CON DONAZIONE ENTRO 5 ANNI.
SI POSSONO CONSERVARE LE AGEVOLAZIONI SULLA PRIMA CASA NON SOLO SE SI VENDE LA VECCHIA E SI COMPRA UNA NUOVA ABITAZIONE MA ANCHE SE, DOPO AVER VENDUTO O DONATO IL PRIMO, SI RICEVE IN DONO UN IMMOBILE NEI PRIMI 5 ANNI DAL MOMENTO DELL'ACQUISTO. LO HA CHIARITO L'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RISOLUZIONE 49/E DELL'11 MAGGIO SCORSO, FACENDO PROPRIO L'ORIENTAMENTO ORMAI CONSOLIDATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ApprofondisciMAI COME ADESSO E' TEMPO DI COMPRARE CASA.
NONOSTANTE LA CRISI ECONOMICA NON SIA STATA ANCORA COMPLETAMENTE SUPERATA, ACQUISTARE CASA STA DIVENTANDO SEMPRE PIU' CONVENIENTE VISTA LA GRANDE DISPONIBILITà DI IMMOBILI SIA NUOVI SIA USATI, A PREZZI ORMAI DEL 2002
AVERE UNA CASA IN PROPRIETà è IL GRANDE SOGNO DI NOI ITALIANI, PER MOLTI PERò, SOPRATTUTTO I PIù GIOVANI, IL CAMMINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA CASA è DAVVERO COMPLESSO E COMPORTA MOLTI SACRIFICI E NOTEVOLI IMPEGNI FINANZIARI. MA TUTTA LA FATICA FATTA PER OTTENERE LA PROPRIA ABITAZIONE, BENE MOLTO AMBITO E DURATURO NEL TEMPO, CHE DA SICUREZZA E CHE MAGARI SARà UN PUNTO DI PARTENZA PER I NOSTRI FIGLI; DA LA SENSAZIONE CHE GLI SFORZI E I SACRIFICI FATTI SIANO COMUNQUE RICOMPENSATI. FORTI E CONVINTI DI QUESTO PUNTO DI VISTA OGGI PIù CHE MAI è IL MOMENTO OPPORTUNO PER AFFACCIARSI AD UN MERCATO RICCO DI OPPORTUNITà E DI PREZZI DAVVERO COMPETITIVI.
INFILTRAZIONE DA TERRAZZO! CHI PAGA?
INFILTRAZIONE DA TERRAZZO,
NON NE RISPONDE SOLO IL PROPRIETARIO
LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA 18164/2014
NEL CASO ESAMINATO DALLA CORTE, IL PROPRIETARIO DI UN APPARTAMENTO AVEVA SUBITO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DAL TERRAZZO DI PROPRIETà DI UN ALTRO CONDOMINO. IL TRIBUNALE ORDINARIO AVEVA CONDANNATO IL PROPRIETARIO DEL TERRAZZO AL RISARCIMENTO DEI DANNI E ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER EVITARE IL RIPETERSI DEL PROBLEMA
AL CONTRARIO, LA CORTE D'APPELLO AVEVA FATTO NOTARE CHE IL TERRAZZO, ANCHE SE DI PROPRIETà DI UN CONDOMINO, FUNGEVA DA COPERTURA DELL'APPARTAMENTO CHE AVEVA SUBITO LE INFILTRAZIONI. PER QUESTO MOTIVO LE SPESE DOVEVANO QUINDI ESSERE RIPARTITE
LA CASSAZIONE, IN ULTIMA ISTANZA, HA CONFERMATO CHE IL LASTRICO SOLARE SVOLGE LA FUNZIONE DI COPERTURA DEL FA BBRICATO ANCHE SE APPARTENENTE O SE ATTRIBUITO IN USO ESCLUSIVO AD UN SOLO CONDOMINO. DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE DEVONO QUINDI FARSI CARICO I CONDOMINI NON IN FUNZIONE DELLA PROPRIETà , MA DELL'UTILITà CHE IL TERRAZZO APPORTA AGLI APPARTAMENTI CUI à COLLEGATO
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Postato il: 25-01-2016 -
Legge di Stabilità 2016
Postato il: 24-12-2015 -
I debiti di condominio passano all’acquirente e si ereditano ?
Postato il: 20-02-2017 -
MAI COME ADESSO E' TEMPO DI COMPRARE CASA.
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Postato il: 17-08-2015